I gestori delle strutture ricettive sono obbligati a verificare
il possesso del green pass per ogni cliente che intende
soggiornare presso la struttura?
No. I gestori delle strutture ricettive non solo non sono
obbligati a verificare il green pass di ogni cliente che soggiorna
nella struttura, ma non sono legittimati a tale tipo di controllo.
Per soggiornare nelle strutture ricettive le norme vigenti non
richiedono il possesso del green pass.
I gestori delle strutture ricettive sono obbligati a verificare
il possesso del green pass dei turisti stranieri che intendono
soggiornare presso la struttura?
No. I gestori delle strutture ricettive non solo non sono
obbligati a verificare il green pass dei turisti stranieri che
intendono soggiornare nella struttura, ma non sono legittimati a
tale tipo di controllo. Il controllo viene fatto dai vettori o
dalle autorità preposte.
I gestori delle strutture ricettive localizzate in regioni
rosse o arancioni sono obbligati a verificare il possesso del
green pass dei clienti che vengono da altre regioni, o comunque
della sussistenza degli altri motivi che consentono di muoversi
tra regioni rosse o arancioni?
No. I gestori delle strutture ricettive non solo non sono
obbligati a verificare il green pass dei clienti o la sussistenza
dei motivi che consentono gli spostamenti, ma non sono legittimati
a tale tipo di controllo. Il controllo viene fatto dalle autorità
preposte.
I gestori delle strutture ricettive possono scegliere di
consentire il soggiorno solo a clienti in possesso del green
pass?
No. L’articolo 10 bis del decreto legge 22 aprile 2021 n. 52
stabilisce che le certificazioni verdi COVID-19, cosiddette “green
pass”, possono essere utilizzate esclusivamente in alcuni
specifici casi, tra i quali non rientra il soggiorno presso le
strutture ricettive.
Il gestore di una struttura ricettiva che organizza una festa
di matrimonio nelle proprie sale, deve verificare il possesso
del green pass di ogni partecipante?
Si. L’articolo 13 del dpcm 17 giugno 2021 ricomprende tra i
soggetti verificatori i titolari delle strutture ricettive e dei
pubblici esercizi per l'accesso ai quali è prescritto il possesso
di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.
Si ricorda che l’articolo 9 del decreto legge 18 maggio 2021 n. 65
consente le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose,
anche al chiuso, nel rispetto degli specifici protocolli e linee
guida, con la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una
delle certificazioni verdi COVID-19.
Il gestore di una struttura ricettiva che organizza una festa
di matrimonio nelle proprie sale, può delegare un proprio
dipendente o un terzo per la verifica del possesso del green
pass dei partecipanti?
Si. L’articolo 13 del dpcm 17 giugno 2021 consente ai titolari di
strutture ricettive di delegare la verifica del green pass. I
soggetti delegati devono essere incaricati con atto formale
recante le necessarie istruzioni sull'esercizio dell'attività di
verifica.
Occorre registrare il nome e cognome dei partecipanti ad una
festa o ad una cena che non soggiornano nella struttura
ricettiva?
Si. Anche se si tratta di una cena, per la quale non è richiesto
il possesso del green pass, nel caso di persone non alloggiate, le
linee guida delle regioni prevedono che il gestore della struttura
ricettiva mantenga l’elenco dei partecipanti per un periodo di 14
giorni.
Quali sono le sanzioni per il gestore di una struttura
ricettiva che non verifica il possesso del green pass dei
partecipanti ad una festa nelle proprie sale?
In caso di violazione delle disposizioni relative alle feste, è
applicabile la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 400 a euro 1.000, nonché, per gli esercizi, la sanzione
amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o
dell'attività da 5 a 30 giorni.
Come si effettua la verifica del possesso del green pass?
Occorre scaricare l’applicazione “VerificaC19”, su un dispositivo
mobile. L'interessato mostrerà al verificatore il relativo QR Code
(in formato digitale oppure cartaceo). L' App VerificaC19 legge il
QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del
sigillo elettronico qualificato. L'App mostra graficamente al
verificatore l'effettiva validità della certificazione nonché il
nome, il cognome e la data di nascita dell'intestatario della
stessa. L'interessato, su richiesta del verificatore, esibisce un
proprio documento di identità in corso di validità ai fini della
verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel
documento con quelli visualizzati dall'App.